Rischio Covid-19 e responsabilità del datore di lavoro: come tutelare la salute dei lavoratori e non incorrere in sanzioni penali

Rischio Covid-19 e responsabilità del datore di lavoro: come tutelare la salute dei lavoratori e non incorrere in sanzioni penali

La rapida diffusione del virus Covid-19, che ha coinvolto l’Italia a partire dal mese di febbraio 2020, ha messo le organizzazioni e i datori di lavoro di fronte a una sfida particolarmente impegnativa dal punto di vista della sicurezza e della tutela della salute dei loro dipendenti. Questa nuova minaccia per la salute dei lavoratori, infatti, va a sommarsi alle condizioni di rischio preesistenti, e impone alle aziende di attuare specifiche misure per la formazione dei dipendenti e il contenimento del rischio

Prevenire il rischio di diffusione del Covid-19 all’interno degli ambienti di lavoro è fondamentale per tutelare la salute di tutte le persone presenti, ma è anche un obbligo di legge che, se non viene rispettato, espone l’azienda e il datore di lavoro al rischio di essere citati in giudizio, con possibili gravi conseguenze sul piano della responsabilità civile e penale (Cfr. ad esempio Artt. 17 e 28 D.Lgs 81/08).

 

Responsabilità del datore di lavoro in caso di contagio da virus Covid-19: cosa prevede la normativa

La normativa stabilisce chiaramente che il datore di lavoro è il garante della salute e della sicurezza dei suoi dipendenti. Questo principio è enunciato nell’articolo 2087 del Codice Civile e ripreso con maggior forza nel Testo Unico per la Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro (D.Lgs 81/08), dove i lavoratori diventano tutte le persone presenti nell’ambiente di lavoro che, in cui è espressamente indicato che “L’imprenditore è tenuto ad adottare, nell’esercizio dell’impresa, le misure che secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”. Questo principio va inteso in senso generale, dal momento che la norma non fa riferimento ai rischi specifici legati allo svolgimento della mansione lavorativa ma parla della salute dei prestatori di lavoro a 360 gradi, includendo anche lavoratori non necessariamente dipendenti di quel datore di lavoro che li ospita nei propri ambienti.

Dal punto di vista legale, quindi, non ci sono dubbi: il datore di lavoro è tenuto a tutelare la salute di tutte le persone presenti nel proprio ambiente lavorativo, e il rischio di contrarre il Covid sul posto di lavoro va equiparato a qualsiasi altro rischio che può costituire una minaccia per la loro salute. Per questa ragione, l’infezione da Coronavirus contratta sul posto di lavoro viene riconosciuta come infortunio INAIL (come conferma la circolare INAIL n° 13 del 3 aprile 2020), al pari di ogni altra malattia infettiva o parassitaria contratta nel corso dello svolgimento delle proprie mansioni. 

Se un dipendente contrae il Covid-19 sul posto di lavoro e ritiene che la causa del contagio vada ricercata nel mancato rispetto delle procedure antinfortunistiche, ha la facoltà di citare in giudizio il datore di lavoro, che potrebbe essere esposto alla responsabilità penale ai sensi degli articoli 589 e 590 del Codice Penale (che si riferiscono alle lesioni personali colpose e all’omicidio colposo), ulteriormente aggravati dal mancato rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. Ovviamente, nel caso in cui si dovesse arrivare a un processo, il datore di lavoro potrebbe difendersi dimostrando di aver fatto tutto quanto era in suo potere per prevenire il rischio di infezione, andando a elencare le procedure da lui messe in atto per proteggere la salute dei dipendenti.

 

Prevenire il rischio Covid-19 sul posto di lavoro: cosa è necessario fare

Come abbiamo visto, il rischio di essere contagiati dal virus Covid-19 è equiparato al rischio di contrarre qualsiasi tipo di infezione sul luogo di lavoro. Possiamo quindi ritrovare le indicazioni per la prevenzione di tale rischio nel Testo Unico per la Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro (D.Lgs 81/08), che all’articolo 18 specifica alcuni degli obblighi che ricadono sul datore di lavoro, come ad esempio:

  • Informare tempestivamente i lavoratori in merito al rischio a cui possono essere esposti (nel caso specifico, il rischio di contrarre il virus Covid-19), spiegando quali sono i pericoli connessi e quali provvedimenti sono stati presi dall’azienda per proteggere i dipendenti

  • Fornire ai lavoratori i necessari DPI

  • Vigilare sul rispetto delle norme e delle disposizioni aziendali relative alla sicurezza, all’igiene e all’uso dei mezzi di protezione individuali e collettivi, controllando che tutti coloro che lavorano in azienda o accedono per qualsiasi ragione ai locali aziendali siano informati sul comportamento da tenere e rispettino le indicazioni

  • Permettere ai lavoratori di verificare – attraverso la figura del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza – l’effettiva applicazione delle misure di sicurezza e protezione della salute

Queste indicazioni, che sono contenute nel Testo Unico e riguardano in generale la prevenzione da qualunque tipo di rischio, restano valide anche nell’attuale situazione di pandemia, e costituiscono il punto di riferimento fondamentale per tutelare la salute dei lavoratori.

Accanto a queste norme generali è stata emanata, in tempi più recenti, anche una normativa specifica volta a contenere la diffusione del virus nell’attuale situazione di emergenza. Tutte le aziende, infatti, sono tenute a rispettare i contenuti del “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”, sottoscritto il 24 aprile 2020 e contenente una serie di indicazioni pratiche, utili per contenere il rischio. 

Nel protocollo sono indicate le regole relative alla modalità di gestione degli ingressi in azienda, all’organizzazione degli spazi comuni, alle procedure di rilevazione della temperatura, all’accesso di personale esterno, alle norme di pulizia e sanificazione degli ambienti e delle postazioni di lavoro, alla gestione di eventuali dipendenti o visitatori sintomatici, nonché le indicazioni relative alla sorveglianza sanitaria e alle modalità di relazione con le autorità preposte. Il Protocollo, inoltre, sottolinea l’importanza di informare “attraverso le modalità più idonee ed efficaci” i dipendenti e tutti coloro che accedono all’azienda in merito alle procedure da seguire e alle norme da rispettare, sottolineando il valore della responsabilità individuale e del coinvolgimento dei lavoratori in tutte le procedure che riguardano il contenimento del rischio.

 

L’utilizzo della Miglior Tecnologia Disponibile (MTD): una tutela per azienda e dipendenti

Proteggere i dipendenti dal rischio di contrarre il virus Covid-19 sul posto di lavoro è una sfida particolarmente impegnativa per le aziende. In questi mesi abbiamo infatti imparato che tale virus è caratterizzato da un elevato livello di contagiosità, che ne favorisce la rapida diffusione all’interno di ambienti chiusi come abitazioni private, mezzi di trasporto o – appunto – ambienti di lavoro in cui convergono molte persone che condividono lo stesso spazio per parecchie ore di seguito. 

È sbagliato, però, ritenere che i datori di lavoro siano privi di strumenti per affrontare questa sfida: le indicazioni emanate dalle autorità sanitarie forniscono infatti un primo quadro di interventi da attuare per contenere il rischio, e uno scrupoloso rispetto delle indicazioni lì contenute contribuisce di per sé a tutelare la salute dei lavoratori e a mettere al riparo l’azienda dal rischio di essere citata in giudizio. 

Ovviamente, perché tale tutela sia davvero efficace è fondamentale che i datori di lavoro si dotino di un adeguato modello di organizzazione e di gestione del rischio. A questo proposito il Testo Unico per la Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro specifica, all’articolo 30, che il modello organizzativo dell’azienda deve essere costantemente riesaminato, per verificare che le misure adottate rimangano efficaci nel tempo, tenendo anche conto dell’eventuale progresso scientifico e tecnologico. Questo punto del Testo Unico è particolarmente importante nella situazione attuale: l’epidemia di Covid-19 è stata un evento non prevedibile che ha accresciuto il livello di rischio dei lavoratori, ma la novità della situazione non esonera il datore di lavoro dalle sue responsabilità, proprio perché quando si parla di sicurezza è necessario aggiornare continuamente la propria organizzazione interna, facendo fronte anche a rischi nuovi e individuando procedure che riescano a contenerli.

Recependo l’indicazione contenuta nel Testo Unico, varie sentenze della Corte di Cassazione hanno confermato che il datore di lavoro è tenuto a dotarsi sempre della “Miglior Tecnologia Disponibile” (MTD), ovvero degli strumenti tecnologicamente più avanzati a sua disposizione per tutelare la salute dei lavoratori. Se, sfortunatamente, un dipendente dovesse contrarre il Covid-19, la posizione del datore di lavoro a livello giuridico risulterebbe abbastanza protetta solo se quest’ultimo potesse dimostrare di aver applicato e fatto rispettare le norme previste dal D.Lgs 81/08 e dal Protocollo di regolamentazione per il contenimento della diffusione del virus, modificando la propria organizzazione interna e dotandosi allo stesso tempo delle migliori soluzioni tecnologiche a sua disposizione

In questo particolare momento è quindi importante che le aziende si riorganizzino scegliendo soluzioni tecnologiche avanzate – come la suite Kalmo, che permette di monitorare costantemente il livello di rischio a cui ogni singolo dipendente è esposto, di controllare il magazzino DPI e di verificare il corretto utilizzo dei dispositivi da parte dei lavoratori – per tutelare la salute dei dipendenti e proteggere se stesse dal rischio di incorrere in sanzioni o in procedimenti penali.

 

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